Procedure facilitate per la separazione consensuale

Con la riforma apportata dalla legge 132/2014 sono state introdotte delle procedure facilitate per le coppie che intendono separarsi consensualmente. In assenza di figli è sufficiente presentarsi al cospetto del sindaco e firmare un accordo per la cui formulazione è sempre opportuno avvalersi dell’aiuto di consulenti esperti del diritto e della mediazione familiare. Trascorsi trenta giorni è necessario ripresentarsi per confermare e rendere legale la separazione a tutti gli effetti.
In presenza di figli , case coniugali, regolamentazione dell’affido condiviso, trasferimenti immobiliari, occorre procedere con la negoziazione assistita presso un avvocato preferibilmente esperto in mediazione familiare. Se i figli sono minorenni, portatori di handicap o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente, occorrerà il nulla-osta della Procura della Repubblica che potrà trasmettere gli atti al tribunale se l’accordo conterrà clausole poco chiare o contrarie ai loro diritti e interessi. In caso di disaccordo sulla decisione di separarsi o sulle condizioni, i coniugi devono ricorrere al tribunale, secondo le norme già in vigore per le cause giudiziali.
divorzio 3